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Barriere Architettoniche

Qualsiasi ostacolo che limita o impedisce a persone con difficoltà motorie, sensoriali, psichiche, di natura temporanea o permanente, di accedere o circolare in tutti gli spazi, edifici e strutture della città.

 

 

Cosa:

Vengono considerate barriere:

- gli ostacoli fisici che limitano la mobilità di chiunque, ma in particolare di chi ha una capacità motoria ridotta, temporanea o permanente;

- gli ostacoli (art. 23 della legge 104/92) che limitano o impediscono a chiunque l'utilizzo di attrezzature e servizi, come porte di accesso, bagni pubblici, marciapiedi, percorsi pedonali, sottopassaggi, attività sportive, turistiche e ricreative, stabilimenti balneari, reti autostradali;

- la mancanza di dispositivi (art. 2, D.M. 236/89) che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, ma in particolare per non vedenti, ipovedenti, sordi (semafori sonori, appositi attraversamenti pedonali per i non vedenti, scalinate, mezzi di trasporto pubblici, scivoli occupati dalle auto in sosta selvaggia, mancanza di scritte in braille sulle tastiere degli ascensori, insufficiente capienza degli ascensori ed errata apertura delle porte).

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati si può presentare domanda al sindaco del comune di residenza o di dimora.

Il comune stesso (entro il 31 marzo di ciascun anno) segnala alla Regione le domande di tutti i richiedenti ritenuti ammissibili che hanno fatto domanda tra il 2 marzo dell'anno precedente e il 1° marzo di quello in corso.

Sulla base di queste segnalazioni, e tenuto conto delle istanze non soddisfatte l'anno precedente per l' insufficienza di fondi, la Regione redige una graduatoria generale delle domande; successivamente si procede al trasferimento dei fondi disponibili ai Comuni, sulla base dell'elenco dei soggetti ammessi. I Comuni, infine, provvedono alla liquidazione dopo la verifica dei lavori e l'acquisizione delle fatture.

Riguardo ai criteri di inserimento in graduatoria e all'ammontare del contributo si ricorda che:

- l'aggiornamento della graduatoria è regolato ai sensi della legge 09/01/1989, n° 13 (cfr. art. 10 comma 4) nonché secondo criteri regionali che tengono conto della minore o maggiore gravità dello stato di handicap;

- in particolare l'art. 10 comma 4, prevede un'assoluta priorità di pagamento per i soggetti totalmente invalidi e con difficoltà di deambulazione riconosciuta, stabilendo inoltre che le istanze non soddisfatte per carenza di fondi rimangano in elenco anche per gli anni successivi;

- il contributo (determinabile già al momento della domanda in base ad un preventivo) è inversamente proporzionale alla spesa (più alto è l'onere previsto, minore percentualmente è il sostegno finanziario pubblico, cfr. art. 9 comma 2 della legge 13/89);

- la fase della concreta erogazione del singolo contributo non è a priori determinabile, essendo la stessa legata ai fondi annualmente disponibili (statali e regionali integrativi), i quali risultano normalmente inferiori alle richieste avanzate.

Gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28/2/1986 devono essere resi accessibili.

Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati.

Come:

Le persone disabili che intendono eliminare ostacoli quali gradini, porte strette, ecc. nelle abitazioni private già costruite, o installare servoscala e ascensori, devono chiedere per iscritto, tramite l'amministratore, il consenso dei condomini.

Trascorsi tre mesi dall'invio della domanda scritta, qualora l'assemblea di condominio rifiuti di assumere o non assuma di fatto alcuna delibera, le opere possono essere eseguite a propria cura e spesa. Si può inoltre richiedere al comune di residenza un contributo economico a fondo perduto (art. 9 della legge 13/89). Per l'eliminazione di dette barriere nelle parti comuni, questa procedura compete all'amministratore.

La persona con disabilità (o chi ne esercita la tutela) deve presentare apposita domanda in carta da bollo, contenente: - le opere da realizzare e la spesa prevista; - la certificazione medica, rilasciata in carta semplice, attestante l'handicap; - l'attestazione rilasciata dalla Commissione Sanitaria della ASL di appartenenza comprovante il grado di invalidità in originale o fotocopia; - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante l'ubicazione dell'alloggio oggetto dell'intervento, nonché le difficoltà di accesso al medesimo (art. 8 della legge 13/89);- l'attestazione che il valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare non supera i 28.000 euro, così come risulta dalla certificazione rilasciata dall'INPS o da altro soggetto abilitato in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare; - il preventivo sommario, indicante la tipologia delle opere con l'indicazione prevedibile delle spese relative; - la copia del verbale di assemblea o della richiesta dell'amministratore del caseggiato, indicante la tipologia dell'intervento.

E' necessario attendere l'accertamento da parte del tecnico comunale prima di iniziare i lavori (indicativamente 3 settimane).

Dove:

La domanda può essere presentata dal richiedente al Sindaco del comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.

Comune di Genova: Ufficio Protocollo Pratiche Edilizie

Per denunciare la presenza di barriere architettoniche sul territorio, è possibile inoltre rivolgersi all' Ufficio Unità Organizzativa Vivibilità e Sicurezza dei Cittadini del Comune di Genova.

Comune di La Spezia: Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica.

Comune di Chiavari: Ufficio Casa.

Comune di Savona: Ufficio Gestione Amministrativa Urbanistica

Comune di Imperia: Distretti Sociali

Condizioni:

Persone con difficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente.

Il diritto al contributo ed il suo ottenimento sono subordinati ad alcune condizioni oggettive e soggettive.

In particolare: - nell'immobile che beneficerà dell'intervento deve risiedere (quindi dimorare abitualmente) almeno un soggetto invalido (richiedente);

- l' immobile deve quindi possedere una destinazione residenziale o quanto meno essere assimilabile ad una abitazione;

- il richiedente deve essere portatore di handicap o invalido, riconosciuto come tale da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Ministero della Difesa, ecc..);

- all'atto della domanda i lavori relativi all'intervento previsto non devono essere ANCORA INIZIATI nè realizzati;

- va individuato l'avente diritto al contributo (che firma in calce alla domanda dopo il richiedente), cioè il soggetto che sostiene la spesa complessiva e a cui verranno intestate le fatture e versato il contributo (il richidente stesso, l'amministratore del condominio, il proprietario dell'alloggio, ecc); nel caso in cui il richiedente sia un inquilino con disabilità, le innovazioni sono possibili previa autorizzazione del proprietario e le spese sono a carico del conduttore.

- in caso di impianti o di strutture condominiali, come l'ascensore, la decisione di eseguire i lavori deve essere assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge (cfr. art. 2 legge 13/89);

- le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le norme tecniche previste dal D.M. 14/06/89 n° 236;

- il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato unicamente sulla base della dimostrazione documentale della spesa complessiva sostenuta (fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari, ecc.).

Si può segnalare la presenza di barriere architettoniche negli edifici scolastici con lettera raccomandata A/R:

- per la scuola materna, elementare o media al Comune di residenza.

- per la scuola superiore alla Provincia di residenza.

Scadenze:

Presentazione delle domande entro il 1° marzo di ogni anno.

Note:

Per ottenere le agevolazioni di carattere fiscale quali:

- la riduzione IVA al 4% (DPR 633/72, Tabella A, parte II, punto 41 ter);

- la detrazione del 36% dalla dichiarazione dei redditi per il costo delle opere e delle spese tecniche (legge 449/97, art. 1) (ristrutturazione edilizia)

è necessario ricordare che prima dell'inizio dei lavori bisogna trasmettere al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette una comunicazione redatta su modulo specifico che indichi la data dell'inizio dei lavori e altri dati relativi all'immobile, all'eventuale concessione edilizia e all'avvenuto pagamento dell'ICI.

Si devono inoltre conservare le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Nelle spese di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelle sostenute per la realizzazione di strumenti basati sulla comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico e adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle portatrici di handicap riconosciuto grave.

Per quanto riguarda la riduzione IVA al 4%, bisogna nominare un appaltatore dei lavori che riceverà le fatture da altre ditte (fornitori) al 20% e si farà carico di emettere una fattura totale delle spese al 4%.

Nota importante: le case nuove devono essere costruite secondo la legge 13/89, art. 1 e non devono pertanto presentare barriere architettoniche.

L’ammontare del contributo è determinato tenendo conto del preventivo di spesa, fino ad un massimo di costo riconoscibile pari a 100.000 euro, sommando gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti: 50% per importi fino a 10.000 euro; 30% per importi tra 10.001 e 25.000 euro; 20% per importi tra 25.000 e 50.000 euro; 10% per importi tra 50.001 e fino a 100.000 euro.

 - su richiesta di chiarimento inoltrata dalla Consulta handicap,  in merito alle dimensioni delle rampe di scale in relazione all'installazione di ascensori, la Consulta Istruttoria del Comune di Genova ha chiarito che la misura minima di larghezza delle rampe possa essere di 80cm e anche il limite di larghezza, pari a 150cm, di atri, corridoi e passaggi di uso comune, alle condizioni indicate per la deroga per la larghezza minima delle scale, ha ritenuto di assumere quale limite minimo di riferimento una misura non inferiore a 100cm.

Ha inoltre stabilito che non è necessaria l'unanimità dell'assemblea  condominiale per l’installazione degli ascensori, essendo sufficienti le maggioranze qualificate ivi previste.  

Dati aggiornati al

08/04/2008

11 moduli

13 normative

5 enti di riferimento

1 procedure collegate